un ritratto del Re Carlo Alberto

Lo statuto albertino

la prima Costituzione d’Italia

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[preambolo]

Statuto fondamentale della monarchia di Savoia

4 marzo 1848

 

CARLO ALBERTO, PER LA GRAZIA Di DIO

Re di sardegna, di Cipro e di Gerusalem duca dì Savoia e di Genova, ecc. Ecc., Principe di Piemonte, ecc. Ecc. Ecc.

 

Con lealtà di Re e con affetto di padre Noi venia mo oggi a compiere quanto avevamo annunziato nostri amatissimi Sudditi, coi Nostro proclama dell’ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinario ch circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione d conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nei presente Statuto fondamentale come un mezzo il più sicuro di raddoppiar quei vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’Itala Nostra Corona un popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, di obbedienza, e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte, e felice si mostrerà sempre più degna dell’antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia Autorità avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto e Legge fonda mentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia quanto segue:

[il testo dello Statuto]

«1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri Culti ora esistenti sono tollerati conformente alle Leggi.

2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la Legge Salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere: il Senato, e queii dei Deputati.

4. La persona del Re è Sacra ed inviolabile.

5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo.

  • Egli è il Capo Supremo dello Stato;
  • Comanda tutte le forze di terra e di mare:
  • Dichiara la guerra:
  • Fa trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse la sicurezza dello Stato li permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune.
  • I trattati che fossero un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.

6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e i regolamenti necessaria per l’esecuzione delle Leggi senza sospenderne l’osservanza o dispensarne.

7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere: può prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei

Deputati; ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.

10. La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

11. Il Re è maggiore all’età di diciotto anni compiuti.

12. Durante la minorità del Re il Principe suo più prossimo parente nell’ordine della successione al e Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

13. Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

14. In mancanza di parenti maschili la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono appiicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l’erede presuntivo del Trono ha compiuti diciott’anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

17. La Regina Madre è tutrice del Re finché egli abbia compiuta l’età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all’esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dail’estero, saranno esercitati dal Re.

19. La dotazione della Corona è conservata durante li Regno attuaie quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l’uso dei Reaii Palazzi, Ville e Giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui si sarà fatto inventario a diligenza dì un ministro re-

Per l’avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima Legislatura, dopo l’avvenimento del Re al Trono.

20. Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il Suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile,

Nel rimanente il patrimonio dei Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe Ereditario giunto alla maggiorità od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei principi della famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

22. Il Re salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

23. Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le Leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

25. Essi contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme ch’essa prescrive.

27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza di una Legge, e nelle forme che essa prescrive.

28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le Bibbie, i Catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l’interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i Suoi Creditori è inviolabile.

32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

DEL SENATO

33. Il Senato è composto di Membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’età di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

  1. Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;
  2. Il Presidente della Camera dei Deputati;
  3. I Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio;
  4. I Ministri di Stato;
  5. I Ministri Segretarii di Stato;
  6. Gli Ambasciatori;
  7. Gli Inviati Straordinarii dopo tre anni di tali funzioni;
  8. I Primi Presidenti, e Presidenti del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti;
  9. I Primi Presidenti dei Magistrati di Appello;
  10. L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;
  11. I Presidenti di classe dei Magistrati d’Appello dopo tre anni di funzioni;
  12. I Consiglieri del Magistrato di Cassazione, e della Camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni;
  13. Gli Avvocati Generali, o Fiscali Generali presso i Magistrati d’Appello, dopo cinque anni di funzioni;
  14. Gli Uffiziali Generali di terra, e di mare; Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività;
  15. I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni;
  16. I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza;
  17. Gli Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio;
  18. I membri della Regia Accademia delle Scienze dopo sette anni di nomina;
  19. I Membri Ordinarii del Consiglio Superiore d’istruzione pubblica dopo sette anni di esercizio;
  20. Coloro che con servizii, o meriti eminenti avranno illustrata la patria;
  21. Le persone che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione dei loro beni, o della loro industria.

34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun’anno, ed hanno voto a venticinque.

35. Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonio, e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivii.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

39. La Camera Elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegii Elettorali conformemente alla Legge.

40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l’età di trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole Province in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della Sessione, né tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti, e susseguenti alla medesima.

47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all’Alta Corte di Giustizia.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione deil’altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all’esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni coi solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità.

51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelie Camere.

52. Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide se la maggiorità assoluta dei loro Membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità dei voti.

55. Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii, Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore d’età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uff izii per gli opportuni riguardi.

58. Nissuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere. Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, né sentire altri fuori dei proprii Membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei proprii Membri.

61. Così il Senato come la Camera dei Deputati determina per mezzo d’un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua Italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della Francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto. Quest’ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

DEI MINISTRI

65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell’una, o nell’aitra Camera se non quando ne sono

Membri. Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempreché lo richieggano.

67. I Ministri sono risponsabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti d’una firma di un Ministro, -

DELL’ORDINE GIUDIZIARIO

68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in Suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce.

69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto dai suoi Giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

72. Le Udienze dei Tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

73. L’interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

74. Le istituzioni Comunali e Provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Province sono regolate dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

75. La leva è regolata dalla legge.

76. È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

77. Lo Stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale.

78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorché in quello prefisso dalla propria istituzione,

Il Re può creare altri Ordini, e prescriverne gli Statuti.

79. I titoli di Nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione del Re.

81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni; fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d’urgenza con Sovrane Disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, omesse tuttavia le interinazioni, e registrazioni dei Magistrati che sono fin d’ora abolite.

83. Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.»

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  • Lo statuto albertino, la prima Costituzione d’Italia: testo integrale dello Statuto emanato da Re Carlo Alberto di Savouia nel 1848, che divenne poi di fatto la prima Costituzione d’Italia, in vigore fino al dicembre del 1947
  • I Doveri dell'uomo, un importante manifesto: testo integrale del testo di Mazzini sui Doveri dell’uomo, in cui affronta varie tematiche etico-politiche